Un referendum per cambiare regione.

Capozzi Vitantonio

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RASSEGNA DELLE LEGGI NAZIONALI E PROVVEDIMENTI DEL COMUNE DI POLLA INERENTI AL REFERENDUM PROPOSITIVO

27.12.2013 08:27

Per offrire ai cittadini un quadro completo sui riferimenti normativi, che riguardano la consultazione referendaria, abbiamo pensato di riempire questa sezione con ritagli dei richiami giuridici tra i più importanti. Ne è venuto fuori un quadro di consultazione utile ed efficace per approfondire gli argomenti e le norme giuridiche che più interessano.

Dispositivo dell'art. 132 Costituzione

 

1^ comma) -  Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o lacreazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse (1).

2^ comma) -  Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante (2) referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra (3).

Note

(1) La fusione di Regioni esistenti e la creazione di nuove, incidendo sull'elenco contenuto nell'articolo 131, deve essere decisa con legge costituzionale.
Si tratta, tuttavia, di una legge sui generis, il cui procedimento prevede la partecipazione sia degli organi rappresentativi delle comunità locali (i Consigli comunali, da cui proviene la richiesta, ed i Consigli regionali interessati, che esprimono un parere sulla modificazione territoriale), sia delle stesse popolazioni (chiamate ad approvare la proposta di modificazione mediante consultazione popolare). Il legislatore costituzionale non può, quindi, che prendere atto della volontà delle comunità locali e dare ad essa forma di legge.
La norma impone anche un contenuto minimo a tale legge, escludendo che le nuove Regioni possano avere una popolazione inferiore ad un milione di abitanti.

(2) Il periodo «l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante» è stata introdotto dalla L. cost. 18-10-2001, n. 3. L'inserimento precisa che quando si opera l'aggregazione o il distacco di enti locali da una Regione all'altra è necessario ottenere il consenso della maggioranza delle popolazioni interessate al mutamento.

(3) Il distacco e l'aggregazione di Province e Comuni non implica variazione dell'elenco contenuto nell'articolo 131 e può, quindi, essere approvato con legge ordinaria [v.Parte II, Titolo I, Sezione II].
Anche in questo caso, tuttavia, sono chiamati in causa sia gli organi rappresentativi che le popolazioni interessate, la cui volontà il legislatore si limita a recepire.

 

Legge 25 maggio 1970, n. 352

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo. (Gazz. Uff., 15 giugno 1970, n. 147)

Titolo III

REFERENDUM PER LA MODIFICAZIONE TERRITORIALE DELLE REGIONI PREVISTI DALL’ARTICOLO 132 DELLA COSTITUZIONE -

Art. 41

I quesiti da sottoporre a referendum, a norma dell’art. 132 della Costituzione, per la fusione di regioni esistenti o per la creazione di nuove regioni o per il distacco da una regione e l’aggregazione ad altra di una o più province o di uno o più comuni, devono essere espressi, rispettivamente, con la formula: “Volete che la regione ... sia fusa con la regione ... per costituire insieme un’unica regione?”; oppure: “Volete che il territorio delle province ... (o dei comuni ...) sia separato dalla regione ... (o dalle regioni ...) per formare regione a sé stante?”; oppure: “Volete che il territorio della provincia ... (o delle province ...) sia separato dalla regione ... per entrare a far parte integrante della regione ...?”; oppure: “Volete che il territorio del comune ... (o dei comuni ...) sia separato dalla regione ... per entrare a far parte integrante della regione ...?”, e l’indicazione delle regioni, delle province e dei comuni di cui trattasi. Può essere inserita l’indicazione del nome della nuova regione della quale si proponga la costituzione per fusione o per separazione.

Art. 42

La richiesta di referendum per la fusione di regioni deve essere corredata delle deliberazioni, identiche per l’oggetto, di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessiva delle regioni della cui fusione si tratta.

La richiesta del referendum per il distacco, da una regione, di una o più province ovvero di uno o più comuni, se diretta alla creazione di una regione a sé stante, deve essere corredata delle deliberazioni, identiche nell’oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco, nonché di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco delle province o comuni predetti. Se la richiesta di distacco è diretta all’aggregazione di province o comuni ad altra regione, dovrà inoltre essere corredata delle deliberazioni, identiche nell’oggetto, rispettivamente di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si propone che le province o i comuni siano aggregati. (1)

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti, concernenti il medesimo referendum, debbono recare la designazione di uno stesso delegato effettivo e di uno stesso supplente, nonché la riproduzione testuale del quesito da sottoporre a referendum. La richiesta di referendum deve essere depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione da uno dei delegati, effettivo o supplente, il quale elegge domicilio in Roma. È consentito che il deposito delle deliberazioni, prescritte a corredo della richiesta, sia effettuato dai delegati nel periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito della richiesta stessa. Le deliberazioni dovranno essere adottate non oltre tre mesi prima della data del rispettivo deposito.

Art. 43

L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione secondo le norme dell’art. 12, accerta che la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell’art. 132 della Carta costituzionale e della legge, verificando in particolare che sia raggiunto il numero minimo prescritto dalle deliberazioni depositate. L’ordinanza dell’Ufficio centrale che dichiara la legittimità della richiesta di referendum è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica e al Ministro per l’interno, nonché al delegato che ha provveduto al deposito. L’ordinanza che dichiara legittima la richiesta è affissa all’albo della Corte di cassazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 44

Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara la legittimità della richiesta, per una data di non oltre tre mesi da quella del decreto.

L’indizione del referendum può tuttavia essere ritardata di non oltre un anno allo scopo di far coincidere la convocazione degli elettori per detto referendum con quella per i referendum costituzionali di cui all’art. 138 della Costituzione. Il referendum è indetto nel territorio delle regioni della cui fusione si tratta, o nel territorio della regione dalla quale le province o i comuni intendono staccarsi per formare regione a sé stante. Nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 132 della Costituzione, il referendum è indetto sia nel territorio della regione dalla quale le province o i comuni intendono staccarsi, sia nel territorio della regione alla quale le province o i comuni intendono aggregarsi. Partecipano alla votazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di cui al testo unico 20 marzo 1967, n. 223, dei comuni compresi nel territorio anzidetto.

Art. 45

L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, procede alla somma dei risultati del referendum relativi a tutto il territorio nel quale esso si è svolto, e ne proclama il risultato. La proposta sottoposta a referendum è dichiarata approvata, nel caso che il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del referendum non sia inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni nei quali è stato indetto il referendum; altrimenti è dichiarata respinta. Un esemplare del verbale dell’Ufficio centrale per il referendum è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali, trasmessi dagli Uffici provinciali del referendum. Altri esemplari del verbale sono trasmessi al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere e ai presidenti delle regioni interessate; del risultato del referendum è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nel caso di approvazione della proposta sottoposta a referendum, il Ministro per l’interno, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui al precedente comma, presenta al Parlamento il disegno di legge costituzionale o ordinaria di cui all’art. 132 della Costituzione. Qualora la proposta non sia approvata, non può essere rinnovata prima che siano trascorsi cinque anni.

Art. 46

La promulgazione della legge costituzionale prevista dall’art. 132 primo comma, della Costituzione, nell’ipotesi di approvazione da parte delle Camere con la maggioranza indicata nel terzo comma dell’art. 138 della Costituzione, è espressa con la formula seguente: “La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole del referendum indetto in data ..., in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale: (Testo della legge) La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”. Si applicano le disposizioni dell’art. 3 e seguenti della presente legge nel caso in cui la legge costituzionale sia stata approvata in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera. La promulgazione della legge ordinaria prevista dall’art. 132, secondo comma, della Costituzione è espressa con la formula seguente: “La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole al referendum indetto in data ..., hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge: (Testo della legge) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”.

 

NOTA IMPORTANTE.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 28 ottobre - 10 novembre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 17 novembre 2004, n. 45 - Prima serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prescrive che la richiesta di referendum per il distacco di una Provincia o di un Comune da una Regione e l'aggregazione ad altra Regione deve essere corredata - oltre che delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei consigli Provinciali e dei consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco - anche delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, «di tanti consigli Provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco delle Province o dei Comuni predetti» e «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della Regione alla quale si propone che le Province o i Comuni siano aggregati». 
 
 

STATUTO COMUNE DI POLLA

ART. 36 (REFERENDUM )

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 10 % degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale;

b) regolamento del consiglio comunale;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

 

REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Capo IV

REFERENDUM CONSULTIVO

NORME GENERALI

Art. 9 – finalità –

  1. Il referendum consultivo è istituto di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dalla statuto comunale e dal presente regolamento.
  2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse  dallo statuto comunale.
  3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del comune esprimono la loro volontà e i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d’interesse generale della comunità
  4. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale:

a)      per iniziativa dello stesso Consiglio;

b)      Per iniziativa di cittadini in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori…(omissis)....

Art. 14

  1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno n. 10% del corpo degli elettori, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito – o dei quesiti – che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l’incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
  2. 2. …omissis…
  3. 3. Il Sindaco convoca entro quindici giorni la Commissione per il referendum composta da:

           a)   Sindaco o suo delegato;

           b) Giudice di Pace del mandamento o della circoscrizione;

           c)   Segretario comunale

 la quale si pronuncia sull’ammissibilità del  quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto e il presente regolamento. Fino all’inizio delle funzioni del Giudice di Pace fa parte della Commissione  il Giudice conciliatore. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro e univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla data della richiesta, gli adeguamenti necessari.

5. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta.

6. Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto;

7. Il Consiglio comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata da Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.

8. Ricevuta la comunicazione dell’ammissione del quesito il  Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore ad 1/10.mo degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell’anno precedente.

…omissis…

Le firme possono essere raccolte in numero superiore  a quello minimo richiesto, ma non oltre il 25% dello stesso.

9. Le firme di consultazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all’inizio di ogni pagina la dicitura «Comune di Polla – Richiesta referendum consultivo» e «l’indicazione completa e chiaramente leggibile del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li vidima apponendo il bollo del Comune all’inizio di ogni foglio….omissis…

10. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, il nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale o da impiegato comunale  incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario e dagli impiegati comunali sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso gli uffici comunali decentrati ed in altri idonei locali pubblici il Sindaco, su richiesta del Comitato, può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere all’autenticazione presso tali sedi, in orari concordati…

11. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di amissione del referendum. Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell’ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare la Commissione per il referendum entro sette giorni dal ricevimento degli atti.

Art. 15 (Norme generali)

4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dal T.U. 20 marzo 1967 e successive modificazioni e dalle disposizioni comunali o del Sindaco nel manifesto di indizione;

5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall’ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali;

6. La Commissione di cui al terzo comma dell’art. 14 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento;

7. Per i referendum limitati…omissis…

Art. 16

1.  Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale di cui agli artt. 13 e 14 del presente regolamento;

2.   Il provvedimento è adottato da Sindaco almeno 30 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità  di cui al precedente art. 11. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori del referendum d’iniziativa popolare, alla Commissione per il referendum, all’ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali.. Comunicazione dell’indizione del referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.

 

Legge 21 marzo 1990, n. 53

(Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).

 

Art. 14 - 1. Sono competenti a eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla Legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla Legge 8 marzo 1951, n. 122, dal Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla Legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal Decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla Legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla Legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal Sindaco e dal Presidente della Provincia. Sono altresì competenti a eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al Presidente della Provincia e al Sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.